Per poter beneficiare dell’Ecobonus sugli interventi di riqualificazione energetica degli edifici bisogna rispettare determinati requisiti. Tra questi si annovera l’obbligo di effettuare il pagamento delle spese attraversobonifico bancario o postale e inviare tutta la documentazione relativa ai lavori eseguiti all’Enea.

Cosa succede, però, se l’intestatario del bonifico non è lo stesso risultante sui documenti inviati all’Enea? Ebbene in questo caso, come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate, non bisogna fare confusione: la detrazione fiscale, infatti, spetta a chi effettivamente ha pagato gli interventi di riqualificazione energetica.

Intestazione dei documenti

I soggetti aventi diritto alla detrazione Irpef per gli interventi di risparmio energetico vengono indicati nella scheda informativa che viene trasmessa all’Enea. Se il nominativo presenta sulla scheda informativa non è lo stesso del bonifico o della fattura, in base a quanto dichiarato dall’Agenzia delle Entrate, la detrazione è a favore di colui che ha effettivamente pagato. Non si tiene conto in questo caso di circostanze in cui, ad esempio, il bonifico sia stato eseguito attraverso un conto corrente cointestato con la persona il cui nominativo risulta invece nella documentazione inviata ad Enea. Proprio per questo motivo, sottolinea l’Agenzia delle Entrate, è fondamentale che i documenti di spesa presentino il nominativo di chi ha sostenuto la spesa e sia indicata la relativa percentuale di sostenimento.

Come si evince dalla circolare 7/E/2018, inoltre, le integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno in cui si usufruisce del beneficio. Non è invece possibile effettuare modifiche nei periodi d’imposta successivi alla ripartizione della spesa sostenuta.

Ecobonus: modalità di pagamento e dati da trasmettere all’Enea

Come già detto, per poter beneficiare dell’Ecobonus si deve pagare tramite bonifico bancario o postale. Nel bonifico devono essere inoltre ben specificati informazioni importanti, quali: causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del professionista o dell’impresa che ha effettuato i lavori.

Entro 90 giorni dal termine dei lavori, inoltre, bisogna trasmettere all’Enea la scheda informativa e l’attestato di prestazione o qualificazione energetica. La trasmissione deve avvenire telematicamente, attraverso il sito www.acs.enea.it. Al termine dell’operazione si ottiene una ricevuta informatica. Come sottolineato con la Risoluzione 244/E/2007, il termine per l’invio all’Enea dei documenti viene conteggiato dalla data del collaudo dei lavori e non dal momento in cui vengono effettuati i pagamenti.

Nel caso in cui, invece, si tratta di interventi per i quali non è previsto il collaudo, come ad esempio la sostituzione di finestre, la data di fine lavori può essere comprovata attraverso altri documenti emessi da chi ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa. Non è invece consentita l’autodichiarazione, così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 21/E/2010.