Buone notizie per chiunque stia pensando di installare o modificare delle finestre per i tetti della propria casa, o di effettuare delle aperture esterne su degli edifici. Il DPR (Decreto del Presidente della Repubblica) 31/2017, noto anche come regolamento sull’autorizzazione paesaggistica, è da poco entrato in vigore, consentendo delle semplificazioni notevoli per tutti questi tipi di lavori. Ma di cosa si tratta, in dettaglio? Come rivenditori di serramenti a Udine e provincia abbiamo deciso di dedicare un post a riguardo.

Interventi più veloci e semplici nelle zone soggette a vincolo paesaggistico

Si sa che determinate aree del Paese, in città come nei piccoli centri, vengono considerate di alto valore artistico e culturale, e sono dunque sottoposte a vincolo paesaggistico. Lo prevede il Codice dei Beni Culturali  e del Paesaggio, attraverso il decreto legislativo 42 del 2004. In poche parole, ogni qualvolta si pensa di dover effettuare degli interventi su un immobile o su un edificio, occorre la certificazione di compatibilità paesaggistica. Cosa cambia con il DPR 31/2017? Semplicemente è stato sfoltito l’elenco dei lavori che non sono possibili, portando a 31 le tipologie di interventi che non hanno più bisogno di autorizzazione da parte degli enti pubblici e a 42 gli nterventi che invece possono avvalersi dell’iter semplificato. L’installazione o la modifica delle finestre da tetto rientra nella tipologia dell’esenzione. Vediamo come.

Installare o modificare finestre da tetto: come fare e cosa cambia

L’esenzione da certificazione da compatibilità paesaggistica e l’avvio immediato dei lavori avvengono, in questi casi, solo se non si parla di vincolo paesaggistico “di notevole interesse pubblico” e se vengono rispettate le caratteristiche dell’architettura del paesaggio circostante. In caso contrario la certificazione sarà comunque necessaria, ma in modalità molto semplificata. Questo significa che i documenti da presentare saranno soltanto due: una domanda di autorizzazione e una relazione paesaggistica, entrambe semplificate e da inviare in modalità telematica e con una conclusione dell’iter amministrativo in 60 giorni (due mesi) anziché in 120 come accadeva prima. Cambiano anche le modalità sui comportamenti successivi alla richiesta dell’istanza: mentre prima del DPR 31 l’ente competente era tenuto alla verifica della possibilità di intervento secondo le norme, ora viene valutata soltanto la compatibilità con il piano paesaggistico. Qualora le amministrazioni avessero bisogno di chiarimenti sui documenti presentati da chi deve effettuare i lavori, infine, dovranno rientrare nei 10 giorni di tempo successivi all’inoltro dell’istanza. Se dopo dieci giorni non si ricevono richieste di approfondimenti, il silenzio dell’ente vale come assenso, per cui i lavori possono essere ritenuti autorizzati.